Con l’espressione whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione, l’interesse pubblico collettivo.

Chi segnala fatti di corruzione rilevati durante l’attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi.

Il servizio garantisce la tutela della riservatezza e l’anonimato nel rispetto della legge. L'eventuale e successiva associazione all’identità del segnalante è utilizzata solo se necessario all’istruttoria, in caso sia indispensabile per la difesa dell’incolpato nell’eventuale procedimento disciplinare. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti previsto dalla L. n. 241/1990, anche a tutela di tutti i soggetti interessati.

Forme e modalità della segnalazione
La segnalazione può essere presentata tramite questo modulo [.odt 8 KB] e inviata:

a) mediante posta elettronica ordinaria: fondazione.fantimelloni@unibo.it;

b) a mezzo del servizio postale, indicando sulla busta la dicitura “Segnalazione riservata al Responsabile della prevenzione della corruzione”. La busta dovrà recare la seguente intestazione:

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Fondazione Luisa Fanti Melloni

Via Santo Stefano, 30

40125 Bologna

Possono essere prese in considerazione anche segnalazioni anonime se ben circostanziate e dettagliate, in grado di far emergere fatti relazionati a contesti determinati, considerata l'impossibilità di richiedere eventuali approfondimenti. Tuttavia, in questo caso, la segnalazione può avvenire solo mediante il servizio postale.

 

Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione
Come richiede la legge n. 190/2012 l’identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nell’eventuale procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non è rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

Anche quando la conoscenza del segnalante è indispensabile, durante un eventuale procedimento disciplinare, gli uffici che si occupano dei procedimenti disciplinari sono tenuti agli stessi obblighi di riservatezza del responsabile della prevenzione della Corruzione e dei suoi collaboratori.

La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia, diffamazione.

Contenuti aggiornati al 28 marzo 2018